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PREVISIONI PROPAGAZIONE



By IU5HIV

PROPAGAZIONE RADIO

Statuto

 

Articolo 1

1. L'Associazione "CENTRO ITALIANO di SPERIMENTAZIONE AMATORI RADIOTELECOMUNICAZIONI - C.I.S.A.R." già costituita a Roma in data 13 novembre 1981 con atto pubblico a rogito del Dott. Antonio Bianchi, notaio in Roma, nr. 3942 di Rep. e nr. 1111 della Raccolta, registrato a Roma, atti pubblici, il 1 dicembre 1981 al nr. 45230, in seguito denominata "Centro Italiano di Sperimentazioni ed Attività Radiantistiche", con atto pubblico in data 11 Aprile 1996 a rogito del Dott. Antonio Bianchi nr. 72348 di Rep. E nr. 26252 della Raccolta, decide di mutare la propria denominazione in "CENTRO ITALIANO  SPERIMENTAZIONE ed  ATTIVITA' RADIANTISTICHE"


2. Essendo il C.I.S.A.R. un' Associazione costituita non a scopo di lucro, essendo i suoi responsabili persone che operano nell'ambito del più totale volontariato e residenti in diverse regioni e non potendo, per tali ragioni, avere a tutt'oggi una sede fissa, si stabilisce che detta sede possa essere scelta e mutata agevolmente, attraverso una semplice dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, rilasciata dal Comune di residenza del Segretario Nazionale, eletto in carica.

Articolo 2

1. Al "Centro Italiano Sperimentazione ed Attività Radiantistiche" possono associarsi i radioamatori ed i radioascoltatori di ineccepibile condotta, in possesso gli uni della Patente di operatore di stazione di radioamatore o della Licenza di impianto ed esercizio di stazione di radioamatore o della Autorizzazione Generale in corso di validità, gli altri eventualmente in possesso della sigla distintiva relativa all'attività radioamatoriale di solo ascolto - SWL, ed al cui carico, circa lo svolgimento della attività radioamatoriale e nei confronti della Associazione stessa, non risulti alcun dimostrato demerito o pendenza. Possono, altresì, associarsi le persone di ineccepibile condotta che, pur non essendo in possesso di patente di stazione di radioamatore o della licenza per l'impianto e l'esercizio di stazione di radioamatore o dell'Autorizzazione Generale, nutrono interessi in materia di radiotecnica, elettronica e radiocomunicazioni in generale.

Articolo 3  

1. Gli scopi del C.I.S.A.R.  tutti escluso ogni fine di lucro, sono:

a) riunire i radioamatori interessati a qualsiasi tipo di ricetrasmissione via radio, con ogni modalità e tecnologia, in particolare sulle frequenze VHF, UHF ed SHF, per lo scambio dei reciproci studi ed esperienze e per un costante aggiornamento e perfezionamento nella materia, nonché per la promozione di ogni possibile attività radioamatoriale, segnatamente, nel campo della sperimentazione;

b) procedere alla installazione ed alla gestione, nella stretta osservanza delle relative norme legislative e regolamentari, di stazioni radioamatoriali e di ponti radio ripetitori, nonché di sistemi di collegamento di questi, in dorsali nazionali;

c) tutelare gli interessi degli associati per tutto quanto concerne lo svolgimento della loro attività radioamatoriale, assisterli e rappresentarli, ove occorra, nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e costituire, altresì, il tramite per manifestare, sostenere, perorare e difendere, presso gli organi governativi, i loro interessi e le loro esigenze;

d) adoperarsi attivamente, affinché sia fatto il più corretto uso delle frequenze assegnate ai radioamatori;

e) incrementare la categoria dei radioamatori, diffondendo l'interesse alle radiotrasmissioni e, qualora se ne ravvisi l'opportunità, organizzare corsi di preparazione e convegni nazionali;

f) stabilire e mantenere opportune relazioni di collaborazione con analoghe Associazioni ed Istituzioni, nazionali ed estere;

9) realizzare ogni possibile servizio che possa essere di utilità agli associati, aggiornandoli periodicamente attraverso un bollettino di informazione, distribuito prioritariamente e prevalentemente attraverso i sistemi informatici di cui l'Associazione dispone, tra i quali il sito web e la posta elettronica.

h) offrire ai competenti organi dello Stato, ove essi ne ravvisino l'opportunità, l'opera dell'Associazione e dei propri soci, in mezzi ed attrezzature, nei limiti della loro disponibilità, per ogni eventuale necessità e, in particolare, per quelle riguardanti la protezione civile.

2. Alle spese di Amministrazione ed a quant'altre occorrenti per l'attuazione del propri scopi il C.I.S.A.R. provvede con i proventi delle quote sociali e delle eventuali donazioni in denaro. In caso di comprovata necessità dovuta ad azioni di tutela legale o sanzioni da parte della pubblica amministrazione, gli eventuali fondi necessari, se non disponibili con le stesse quote, saranno integrati dai soci e dalle sezioni. 

Articolo 4

1. L'Associazione comprende soci effettivi e soci onorari.
Per essere ammessi quali soci effettivi, gli aspiranti in possesso dei requisiti di cui all'Art. 2, dovranno indirizzare alla Segreteria Nazionale del C.I.S.A.R., su apposito modulo, la propria domanda di iscrizione, controfirmata da un socio presentatore e accompagnata dal versamento della quota associativa relativa all'anno solare in corso, contenete la dichiarazione da parte dell'aspirante socio di non avere pendenze penali in corso. Tali richieste saranno pubblicate nel sito internet nella sezione riservata ai soli soci e spedite mensilmente via telematica alle sezioni.

2. Avverso all'ammissione dell'aspirante può opporsi ciascun socio effettivo, adducendone al CDN  in maniera chiara ed inequivocabile  le motivazioni.
Sull'ammissione dell'aspirante deciderà, comunque, anche nel caso  esistano opposizioni, il Consiglio Direttivo Nazionale dell'Associazione, motivando il relativo provvedimento e comunicandolo per iscritto, sia al socio oppositore, che al socio aspirante. Nel caso di reiezione della domanda, il Segretario della Associazione è tenuto a restituire all'interessato la quota associativa eventualmente già versata. Fino alla comunicazione del CDN, sia affermativa che di diniego, che dovrà essere comunicata entro 90gg dalla data della richiesta, l'aspirante socio non potrà essere considerato effettivo e godere dei relativi diritti. Trascorso tale termine Il segretario della sezione proponente, o lo stesso aspirante socio, possono, tramite comunicazione al Sindaco Nazionale, chiedere un provvedimento di accettazione temporaneo fino alla decisione finale del CDN.

3. A chi abbia acquisito speciali meriti in campo radiantistico e per attività di grande beneficio e valore per l'Associazione, il Consiglio Direttivo può conferire la qualifica di "Socio Onorario". Tale qualifica, riservata solo a soci effettivi, rende il socio onorario esente dal versamento della quota associativa e, comunque, essendo un titolo meramente onorifico, non gli consente di rivestire cariche sociali, né di partecipare ad alcuna votazione. Per  tale conferimento, la sezione o i soci  proponenti, debbono far pervenire al CDN i nomi dei soci  proposti con le motivazioni che verranno indicate nella targa o attestato rilasciati.

Articolo 5

1. I soci effettivi, in regola con il versamento della quota sociale annuale, che dovrà comunque essere effettuata entro il mese di Gennaio di ciascun anno, hanno diritto di partecipare all'attività sociale e di godere dei servizi sociali di cui all'Art. 3.

2. Omettendo il versamento della quota associativa entro il termine predetto, il socio non perde la sua qualità di socio effettivo, ma si intende sospeso dall'esercizio di tali tutti i  diritti e dal ricevimento del bollettino informativo, fino all'avvenuta regolarizzazione della sua posizione contributiva. Entro il mese di Marzo di ciascun anno, il Segretario dell'Associazione per gli iscritti al nazionale, e i segretari di sezione per i propri, inviteranno per via telematica prima, e per corrispondenza cartacea poi, i soci morosi a regolarizzare la propria posizione. Se la persistenza dello stato di morosità si dovesse protrarre per più  di un anno, il socio si intende dimissionario e la sua eventuale richiesta  di riammissione dovrà ripercorrere l'iter descritto nell'art.4.

3. Per i nuovi aspiranti soci, che inoltrano regolare domanda di iscrizione dopo il 1 Ottobre, tale domanda verrà considerata utile per l'anno seguente, a meno dell'espressa volontà dell'aspirante socio; comunque, il versamento dovrà essere completo, e non frazionato in mensilità.

4. Tutti i soci  C.I.S.A.R. hanno il dovere di partecipare attivamente, nei limiti delle loro possibilità, alla vita della Associazione  esercitare la loro attività radioamatoriale, contribuendo con proposte, idee, e  svolgendo la propria  attività radioamatoriale  in  spirito di condivisione  con gli altri soci.

5. I Soci sono tenuti allo scrupoloso rispetto del presente Statuto, delle norme legislative e regolamentari ed alla massima correttezza nei rapporti associativi, oltre a mantenere un comportamento degno nei confronti ed in nome dell'Associazione, nello svolgimento della loro attività, in modo particolare per coloro che ricoprono cariche associative di elezione o di nomina.

Articolo 6

1. Lo scioglimento del rapporto sociale può avvenire:

a) per morosità della quota sociale  di più  di un anno e conseguenti dimissioni automatiche così come previste dall'art. 5

b) per recesso, da comunicarsi per iscritto e da inoltrare alla Segreteria dell'Associazione; esso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso;

c) per sospensione, che potrà aver luogo per:

  • perdita dei necessari requisiti art.2
  • indegnità, od in conseguenza di scorretto comportamento nell'esercizio dell'attività radiantistica e nei rapporti associativi, per i quali sia stata inflitta la sanzione di sospensione di cui al successivo Art. 7.

2. In questo caso il provvedimento verrà motivatamente adottato dal Consiglio Direttivo, sentito il parere del Collegio dei Probiviri, ed è, di fatto immediato ed inappellabile.

Articolo 7

1. Ai soci, in conseguenza di comportamento scorretto nell'esercizio dell'attività radiantistica e/o nei rapporti associativi, su contestazione scritta da parte del Presidente, verrà concesso un termine di quindici (15) giorni per le opportune giustificazioni. Esaminati tali documenti, in caso di esito negativo, verrà inflitta la sospensione dalla qualità di socio effettivo  per la durata di un anno; nei casi più gravi, o in caso di recidività o persistenza nel comportamento non ritenuto idoneo, potrà essere comminata la sospensione "in aeternum". Il provvedimento avrà effetto immediato.

2. Sono altresì considerati comportamenti sanzionabili:

  • Fomentare discussioni gratuite, senza motivazioni dimostrate o prive di riferimenti concreti, tese alla destabilizzazione della Associazione o di parti di essa.
  • Comportamenti litigiosi, veementi ed inadeguati oltre al mancato rispetto dei ruoli e della cariche associative.
  • Contravvenire a quanto indicato nello Statuto e negli eventuali regolamenti.
  • Comunicazioni deliberatamente fuorvianti o false.
  • Attività contrarie od in contrasto con quelle associative

3. Particolare gravità sarà considerata qualora questi comportamenti siano tenuti da soci che ricoprono cariche sociali di qualsiasi genere. 

Articolo 8

1. Sono organi della Associazione:  

  • l'Assemblea generale dei soci;
  • il Consiglio Direttivo;
  • il Sindaco;
  • il Collegio dei Probiviri;
  • il Collegio dei Presidenti delle Sezioni.

 

2. Sono altresì intesi come organi associativi:

  • il Comitato Nazionale dei Responsabili Tecnici;
  • il Coordinamento di Protezione Civile;
  • I Manager ed i  coordinatori delle attività associative;
  • Le sezioni.

Articolo 9 

1. L'Assemblea generale dei soci è composta da tutti i soci ordinari, in regola con il versamento della quota associativa e nel pieno esercizio dei diritti sociali.

2. Sono di sua competenza:  

a) l'approvazione del programma annuale di attività sociale, proposto e formulato dal Consiglio Direttivo;

b) l'approvazione del bilancio annuale di previsione, predisposto dal Consiglio Direttivo e, contestualmente, l'approvazione della misura della quota associativa da far versare ai soci;

c) l'approvazione del bilancio consuntivo dell'anno uscente, presentato dal Segretario in ordine alle risultanze del controllo effettuato dal Collegio Sindacale;

d) l'approvazione di eventuali modifiche dello Statuto;

e) la discussione e la delibera relativa a qualsiasi argomento che, per la sua particolare importanza od urgenza, il Consiglio Direttivo debba sottoporre alla sua decisione;

f) lo scioglimento della Associazione e, conseguentemente, le modalità della devoluzione dell'eventuale patrimonio restante. 

Articolo 10

1. L'Assemblea è convocata in seduta ordinaria una volta l'anno, in data definita dal Consiglio Direttivo, per deliberare sugli argomenti di cui all'Art. 9.

2. L'Assemblea deve, inoltre, essere convocata in seduta straordinaria quando ne sia stata fatta motivata richiesta, con la precisa indicazione degli argomenti all'ordine del giorno, da parte di almeno 250 soci o della metà più uno del numero delle sezioni.

3. La data ed il luogo dell'Assemblea in seduta ordinaria, e di quella in seduta straordinaria, così come la formulazione dei relativi ordini del giorno, sono di competenza del Consiglio Direttivo; la Segreteria provvederà ad inoltrare l'invito a tutti i soci tramite apposita lettera di convocazione, dandone diffusione ai soci ed alle sezioni prioritariamente e prevalentemente attraverso i sistemi informatici a disposizione dell'Associazione.

Articolo 11

1. Considerando la effettiva difficoltà di riunire un'Assemblea generale di soci provenienti da tutte le regioni d'Italia, affinché questa sia ritenuta valida, è sufficiente la presenza di almeno cinquanta soci in prima convocazione; in seconda convocazione la seduta é ritenuta valida qualunque sia il numero dei presenti. Per un numero di soci fisicamente presenti  inferiore a 25 (escluse le deleghe), non potranno però essere deliberate modifiche statutarie e mozioni che abbiano determinante importanza per l'Associazione.

2. Alle riunioni della Assemblea è ammessa la rappresentanza per delega; ciascun socio potrà essere portatore di non più di cinque deleghe. I soci rappresentati per delega sono computati come presenti effettivi, salvo i casi di limitazione di delibera precedentemente citati . I soci  con mansione di Presidente apportano personalmente 2 voti oltre le eventuali deleghe.

Articolo 12

1. Le riunioni dell'Assemblea sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente, che nomina tra i soci presenti il Presidente della Assemblea ed il/i Segretario/i  quale/i  verbalizzatore/i della riunione.

Articolo 13

1. Le elezioni degli Organi dell'Associazione sono indette dal Consiglio Direttivo uscente, entro la fine dell'anno di scadenza del mandato, tramite consultazione elettorale; le schede elettorali  saranno inviate a tutti i soci e conterranno l'elenco dei candidati alle cariche di Consigliere, Sindaco e Proboviro; ogni votante avrà diritto ad indicare le sue preferenze designando al massimo:

  • cinque nominativi per il Consiglio Direttivo;
  • un nominativo per il Sindaco;
  • tre nominativi per il Collegio dei Probiviri.  

2. Per lo svolgimento delle votazioni, il Consiglio Direttivo inviterà i soci, in regola con il pagamento della quota sociale e nel pieno esercizio dei diritti sociali, a voler comunicare alla Segreteria la loro candidatura relativa alle cariche di Consigliere, di Sindaco o di Proboviro, entro la data stabilita dallo stesso Consiglio Direttivo.

3. I soci effettivi candidati, dovranno presentare un curriculum ed il programma che intendono attuare nel triennio indicato, possono altresì formare delle liste con altri soci con programmi comuni, e presentarsi insieme indicando  se lo ritengono anche le future cariche in caso di elezione. Tali indicazioni saranno pubblicate sul sito web associativo ed inviate alle sezioni dalla Segreteria Nazionale per la massima diffusione tra i soci.

4. Il Segretario invierà a tutti i soci aventi diritto, apposita scheda, opportunamente autenticata dal Sindaco, che ne avrà precedentemente verificato la regolarità, sulla quale sono contenute le tre liste delle candidature per le cariche di Consigliere, di Sindaco e di Proboviro. Tale scheda sarà inviata su busta con all'esterno stampato il nominativo del  socio destinatario, in chiaro e con codice a barre, al fine della verifica della legittimità della espressione del voto.

5. Le schede elettorali dovranno essere rispedite dai soci alla Segreteria, debitamente compilate, entro la data stabilita dal Consiglio Direttivo, per la quale farà fede il timbro postale; il termine di chiusura dell'accettazione delle schede elettorali, spedite via posta, sarà normalmente stabilito  non oltre i due mesi dalla data di invio delle stesse ai soci da parte della Segreteria. Potranno altresì essere consegnate brevi mano direttamente dal socio, dal suo delegato, o dai rappresentanti di sezione, il giorno stesso dello spoglio fino alla fine dell'operazione di verifica (art.13 comma a).

6. Lo spoglio delle schede elettorali avverrà in sede della Assemblea dei soci  riunione di Consiglio Direttivo, aperto ai soci, entro un periodo di tempo relativamente breve. ove verranno nominati  dal Presidente della stessa, tre scrutinatori che assieme al Sindaco Nazionale  ad un Probo-viro  ed all'addetto al sistema di lettura telematico, costituiranno il comitato di scrutinio. Ogni socio effettivo può assistere allo svolgimento dello scrutinio senza importunare o interferire le persone indicate. Qualunque eventuale indicazione o contestazione può essere  comunicata al Sindaco Nazionale che ne verifica la concretezza.

7. All'interno del comitato di scrutinio, scelto tra Probo-Viro ed i tre nominati verrà eletto il Presidente del Seggio che controllerà la procedura e controfirmerà il verbale redatto alla fine di tutte le operazioni congiuntamente al Sindaco Nazionale.

8. Lo spoglio avverrà nella maniera più idonea per garantire la riservatezza e segretezza del voto mediante la seguente procedura:

a) Verifica delle buste chiuse pervenute e del regolare diritto al voto del Socio tramite il nominativo sulla busta stessa e confronto con l'elenco Soci aggiornato dalla Segreteria Nazionale

b) Cancellazione del nominativo sopra indicato e inserimento su ulteriore  urna per rimescolamento globale. Ad ultimazione della procedura con tutte le schede nella urna si passerà alla fase successiva di apertura.

c) Apertura della busta e separazione della scheda ivi contenuta in un'apposita urna che conterrà le sole schede ripiegate su se stesse in modo da non permetterne la visione fino allo spoglio

d) Spoglio delle schede tramite procedura di scansione del codice a barre e contemporanea verifica visiva

e)  Le buste chiuse di Soci ritenuti non in regola o le schede ritenute nulle, saranno accantonate ed a disposizione per eventuali verifiche o contestazioni

f) Conteggio finale e verifica della congruità dei dati ottenuti

9. In tale riunione saranno resi pubblici i risultati delle votazioni in percentuale per ogni candidato mediante comunicazione con riunione indetta dal  CDN uscente. 

10. I primi cinque nominativi dei candidati, in ordine di numero di voti, saranno eletti componenti del Consiglio Direttivo Nazionale, in caso di parità di voti può essere inserito il 6° consigliere, ed in fase di distribuzione delle cariche potranno essere divise le funzioni di Segretario da quella di Tesoriere.

11. Per la carica di Sindaco, in caso di parità potrà essere designata la carica di Vice-Sindaco .

12. Per il Collegio dei Probiviri potrà essere designata il 4° componente, ma dovrà essere nominato il Presidente del collegio dei Probi-viri che in caso di parità, potrà esprimere 2 voti. 

Articolo 14

1. I doveri del Consiglio Direttivo sono:  

  • amministrare secondo le norme statutarie e adoperarsi al fine di realizzare le attività programmate in sede di Assemblea generale, di concerto con il Comitato Tecnico, nei limiti delle disponibilità finanziarie;
  • coordinare le attività delle Sezioni locali;
  • adottare i provvedimenti che non siano specificamente attribuiti alla competenza assembleare;
  • deliberare circa l'acquisto di apparati o attrezzature radioelettriche, da mettere a disposizione del Comitato Tecnico, che le potranno gestire ed utilizzare, sotto la propria responsabilità, al fine di migliorare i collegamenti sul sistema di radiocomunicazioni amatoriali di cui all'Art.3, comma b, e che resteranno, comunque, di proprietà dell'Associazione;
  • determinare l'ammontare della quota associativa annuale, a seguito dell'approvazione dell'Assemblea Generale;
  • organizzare convegni e incontri nazionali a scopo di studio e di aggiornamento;
  • ricercare e mantenere i contatti con le strutture pubbliche e sociali e con il Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni;
  • indire referendum tra tutti i soci su argomenti di rilevante importanza.
  • Nominare i Manager e coordinatori delle varie attività associative

2. Esso è composto da cinque membri, i quali durano in carica tre anni e vengono eletti tra i soci radioamatori effettivi , in regola col pagamento della quota associativa annuale e nel pieno godimento dei diritti sociali; i nuovi eletti entrano in carica all'inizio dell'anno successivo, o comunque, ad operazioni elettorali ultimate e all'indomani della prima seduta del nuovo Consiglio Direttivo.

3. Nella sua prima riunione il Consiglio Direttivo provvederà ad eleggere, nel suo seno, il Presidente, il Vice-Presidente ed il Segretario amministrativo, con funzioni anche di tesoriere, nonché due Consiglieri.

4. Il Presidente, ed in sua vece il Vice-Presidente, è incaricato di intrattenere le relazioni con Enti, strutture pubbliche o private, ed operare per quant'altro si renda utile alla buona organizzazione di tutte le attività gestite dall'Associazione.

5. Fino all' insediamento dei nuovi eletti, rimarranno in carica i membri uscenti.

6. In tale prima riunione vengono, altresì, assegnate le cariche di Sindaco e dei tre Probiviri.

7. Qualora, durante il triennio, per dimissioni od altre cause, qualcuna di dette cariche rimanesse vacante, il Consiglio Direttivo provvederà ad una nuova nomina, per la rimanente durata del triennio in corso, assegnandola al primo nella graduatoria dei candidati non eletti. In mancanza di persone in graduatoria, o in casi di comprovata necessità ed urgenza, tale carica potrà essere assegnata all'interno dello stesso Consiglio Direttivo in carica. 

Articolo 15

1. Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente e può validamente deliberare con la presenza di almeno 4 dei suoi componenti. In caso di parità nelle votazioni relative ad ogni singola delibera, il voto del Presidente, o del Vice-Presidente che lo sostituisce, ha la validità di due voti.

2. Alle sedute possono partecipare anche il Sindaco, i Probiviri o altre personalità, eventualmente invitate alla riunione in relazione alla significativa importanza del loro apporto in competenza ed esperienza sugli argomenti all'ordine del giorno; i suddetti invitati, pur non avendo diritto al voto, potranno esprimere e far inserire a verbale le loro opinioni e osservazioni.

3. Il verbale della seduta dovrà essere sottoscritto dal Segretario verbalizzatore. Gli atti della seduta non sono segreti e copia del verbale di riunione potrà essere esibita e resa pubblica ai soci che ne facciano richiesta. Tutti i verbali verranno spediti dalla Segreteria o dal CDN via telematica ai segretari di sezione e pubblicati nello spazio del sito web riservato alle stesse, oltre, a discrezione del Presidente, nello spazio di consultazione pubblico.

Articolo 16

1. Il controllo generale sull'amministrazione dell'Associazione, sulla regolarità delle spese, sulla regolarità della contabilità sociale, sulla regolarità delle votazioni o di eventuali referendum è di competenza del Sindaco.

2. Il Sindaco viene eletto tra i soci aventi diritto, candidati a tale carica, in contemporaneità alla elezione del Consiglio Direttivo e permane in carica tre anni.

3. Nello svolgimento delle proprie funzioni può avvalersi del supporto del collegio dei Probiviri.

Articolo 17

1. Per la risoluzione di eventuali controversie tra i soci, o tra questi e gli organi sociali, ivi comprese le Sezioni locali, provvede unicamente il Collegio dei Probiviri, composto da tre membri eletti tra i candidati a tale carica, in contemporaneità alla elezione del Consiglio Direttivo e rimanenti in carica tre anni.
2. A tale collegio và indirizzata chiara e circostanziata documentazione sugli argomenti che si intendono dibattere, in copia  essa deve essere inviata altresì al CDN ed al Sindaco Nazionale.
3. In caso di richiesta a nome di sezioni, esse debbono  allegare copia di regolare convocazione dei soci e del verbale di assemblea di sezione, che a maggioranza richieda tale intervento.
4. Per controversie provenienti da singoli soci, la documentazione verrà altresì inviata al Presidente della sezione di appartenenza.
5. Il collegio dei Probiviri potrà richiedere tutta la documentazione integrativa che riterrà necessaria per addivenire ad una decisione entro i tempi tecnici e comunque non oltre i 90 gg. Tale parere trasmesso al CDN, sarà da questi  deliberato, reso operativo e diventerà inappellabile. La seguente procedura è l'unica ammessa per tutte le problematiche eventualmente in essere.

Articolo 18

1. Il Presidente o, in sua assenza, il Vice-Presidente, rappresenta l'Associazione, rende esecutivi i provvedimenti deliberati dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo ed adotta, nel caso di comprovata urgenza, i provvedimenti che sarebbero di competenza del Consiglio Direttivo. Egli può conferire direttamente con tutti gli organi statutari, di cui ne è sempre il referente, e convocare riunioni straordinarie con gli stessi nei casi da lui giudicati necessari per la tutela dell'Associazione o parti di essa.

Articolo 19

1. Il Segretario amministrativo, con funzioni anche di tesoriere e cassiere, provvede all'amministrazione e alla tenuta della contabilità dell'Associazione, effettua le riscossioni ed i pagamenti, gestisce la corrispondenza con tutti i soci e con gli Enti pubblici e privati, con i quali l'Associazione mantiene rapporti, stende e divulga i bollettini periodici informativi a tutti i soci, mantiene e gestisce i rapporti con le Segreterie delle Sezioni locali. 
 

Articolo 20 

1. Le Sezioni locali C.I.S.A.R. potranno liberamente costituirsi, laddove ci siano almeno cinque soci, operanti nello stesso territorio, che lo richiedano.

2. Le Sezioni devono essere intese quali appendici dell'Associazione Nazionale e come tali sono tenute e svolgere la propria attività in pieno rispetto del presente Statuto, degli obiettivi, dello spirito dell'Associazione e delle delibere del Consiglio Direttivo.

3. Ogni Sezione locale dovrà porre particolare attenzione nello svolgimento delle proprie attività e nella sua autonomia operativa, alle problematiche ed alle peculiarità del territorio in cui opera, valorizzando così il proprio importante ruolo periferico rispetto alla sede centrale.

4. La Sezione locale deve assumere il nome della provincia o comune di costituzione e prevalente operatività.

5. Non sono ammessi nomi di Sezioni riconducibili a Regioni o insieme di Regioni se non per le finalità espresse dal coordinamento di Protezione Civile.

6. Per costituirsi in Sezione locale è necessario che il gruppo nascente definisca e stenda un proprio regolamento interno, nel quale siano definite le norme di comportamento dei soci affiliati, le cariche dei responsabili nella gestione e nella amministrazione ed i rapporti con la Sede centrale.

7. Tale regolamento deve essere trasmesso alla Segreteria Nazionale, che lo sottoporrà al parere del Consiglio Direttivo, il quale, a sua volta, dovrà valutare se esso non sia in contrapposizione con gli articoli dello Statuto C.I.S.A.R. e possa, quindi, essere reso applicabile in conseguenza dell'approvazione del Consiglio Direttivo.

8. Ogni Sezione locale dovrà provvedere a fornire ed aggiornare alla Segreteria Nazionale tutti gli ordinari recapiti dei propri rappresentanti e della Segreteria locale, indispensabili al costante rapporto tra la Sezione stessa e la sede centrale, ivi compreso un indirizzo di posta elettronica che verrà letto con regolarità dal Segretario e/o dal Presidente di Sezione, al fine di ricevere tempestivamente ogni comunicazione ordinaria destinata alla Sezione e/o ai suoi Soci. 

9. Qualora sia trascorso almeno un anno, senza che una Sezione locale abbia  documentato alla Segreteria Nazionale alcuna attività, verbale o notizia ,non risponda alle richieste della sede centrale ed alle comunicazioni dei componenti del CDN e dei Manager, nonostante i ripetuti tentativi attraverso i recapiti forniti, il CDN si riserva di analizzare l'effettiva sussistenza e regolarità di detta Sezione, anche contattando direttamente i soci appartenenti ed eventualmente deliberando gli atti più idonei in conformità ed a garanzia dello Statuto e del regolamento di Sezione per proseguire il regolare svolgimento delle attività di Sezione sul territorio e ristabilire la normale comunicazione con la sede centrale.

10.In caso di accertata insussistenza della Sezione locale, vano ogni tentativo di cui al paragrafo precedente o per gravi e reiterati motivi di ordine disciplinare all'interno della Sezione, il CDN può deliberare in accordo con il Collegio dei Probiviri, e come atto straordinario ed eccezionale lo scioglimento della Sezione stessa ed il rientro dei soci appartenenti, alla Segreteria Nazionale.

11. Al provvedimento di scioglimento di una Sezione può motivatamente opporsi entro il termine di 30 giorni ogni socio appartenente e pienamente titolato, fornendo ulteriori elementi utili alla valutazione.

12. L'esito dell'opposizione viene discusso e comunicato nel più breve tempo possibile ed è di fatto inappellabile.

13. Le Sezioni possono formalmente costituirsi impegnandosi a:  

  • eleggere i propri rappresentanti;
  • tenere costantemente informata la Segreteria Nazionale sulle iniziative intraprese di interesse comune;
  • inviare alla Segreteria Nazionale copia dei bollettini locali trasmessi ai soci;
  • facendo pervenire alla Segreteria Nazionale, anche per via telematica con i mezzi messi a disposizione dalla stessa, copia delle schede di iscrizione dei nuovi soci, accompagnata dalla quota associativa  deliberata dal Consiglio Direttivo per l'anno in corso, a seguito dell'approvazione dell'Assemblea generale di cui all'Art. 9 comma d;
  • diffondendo ai soci in territorio copia dei bollettini informativi provenienti dalla Segreteria Nazionale, delle comunicazioni del Presidente e Vice-Presidente, e quelle dei membri del  CDN e dei manager nominati per quanto di loro competenza inerente le specifiche  attività.
  • provvedendo autonomamente alle spese di gestione e amministrazione.
  • Collaborare con il resto dell'Associazione nelle attività attraverso propri contributi ed adesioni proporzionati alla disponibilità oggettiva.
  • Mantenere efficienti ed aggiornati i propri strumenti di comunicazione e divulgazione tra cui siti web e posta elettronica
  •  

14. La Segreteria Nazionale è tenuta a:  

  • inviare ai Segretari di Sezione copia dei bollettini, dei verbali e delle comunicazioni, affinché siano fatti pervenire ai soci della Sezione;
  • riscuotere dalle rispettive Sezioni i versamenti delle quote associative annuali, deliberate dal Consiglio Direttivo entro i termini stabiliti;
  • fornire alla segreteria locale gli strumenti informatici per la stampa delle tessere sociali;
  • mantenere i contatti con i responsabili di Sezione, sollecitare e sostenere per quanto possibile le iniziative locali, nel rispetto dello Statuto;
  • rendere disponibili alla Sezioni eventuali sistemi informatici e telematici al fine di agevolare il lavoro della segreteria locale, l'inserimento di nuovi soci e lo scambio efficiente di informazioni.

 

Articolo 21

1. Per un parere su importanti decisioni da adottarsi dall'Associazione, il Consiglio Direttivo convocherà la conferenza dei Presidenti delle Sezioni; tale conferenza potrà, comunque, essere convocata su richiesta del 50% del numero dei loro Presidenti. Essa dovrà in ogni caso essere convocata almeno una volta all'anno dal Presidente al fine della relazione sull'andamento associativo.

Articolo 22

1. Il Comitato Tecnico  Nazionale è composto dal gruppo dei Responsabili Tecnici, soci effettivi, che gestiscono i vari Ponti Ripetitori e Link che consentono i sistemi nazionali di radiocomunicazioni radioamatoriali promossi dal C.I.S.A.R. Essi si riconosco in un codice comportamentale ed etico propenso verso la pura attività di sperimentazione e di sinergia di gruppo.

2. Solo i soci effettivi possono essere indicati quali responsabili tecnici nelle schede di autorizzazione dei sistemi automatici assegnati al CISAR.

3. Il Comitato Tecnico Nazionale può deliberare  al suo interno la creazione di gruppi di lavoro dedicati a seguire le sperimentazioni esistenti e future in ambiti e progetti specifici, tra cui la ricerca e sperimentazione di nuove tecnologie analogiche e digitali di comunicazione ed interconnessione via radio.
Lo stesso Comitato nominerà per ogni gruppo un referente tecnico, il quale ne coordinerà e promuoverà la specifica attività in accordo con il Coordinatore Nazionale.

4. Tali Responsabili Tecnici si riuniscono in convegni nazionali per definire gli interventi e le tecniche più opportune da applicare, al fine di ampliare e migliorare il sistema di radiocomunicazioni in funzione delle nuove tecnologie, delle sperimentazioni effettuate, dei luoghi prescelti per la trasmissione dei segnali e della convenienza in termini di lavoro e di costi.

5. A capo del comitato viene eletto dagli stessi aderenti, il Coordinatore Nazionale, che rappresenterà il referente  del gruppo verso gli organi collegiali dell'Associazione, determinerà e farà attuare la linea tecnica decisa in seno al comitato, e relazionerà a fine anno l'andamento delle attività. All'interno del comitato  potranno altresì  essere redatti e resi operativi  dei regolamenti (tecnici e comportamentali) che tutti dovranno rispettare per poter aderire allo stesso.

6. Qualora , per comportamenti non coerenti allo spirito del Comitato, il Coordinatore  proponga l'allontanamento di un socio dal gruppo, egli non potrà più essere indicato  come manutentore nelle autorizzazioni dei sistemi gestiti in precedenza.

7. Le iniziative assunte dal Comitato Tecnico Nazionale non sono soggette ad approvazione del Consiglio Direttivo, fermo restando che esse rientrino rigorosamente negli scopi e nei programmi del C.I.S.A.R. come all'Art.3 del presente Statuto.

8. Nulla è dovuto ai Responsabili Tecnici, in termini di rimborso spese per i loro interventi tecnici od operativi. Il Consiglio Direttivo, si riserva di consegnare loro in affidamento eventuali apparecchiature o strumentazioni, che le risorse economiche dell'Associazione avranno consentito di acquistare a tale scopo e che resteranno comunque di proprietà dell'Associazione.

Articolo 23

1. Le disponibilità finanziarie dell'Associazione sono affidate in gestione al Segretario amministrativo, che potrà disporne per la migliore convenienza, fornendo resoconto ad ogni seduta di Consiglio Direttivo. 

Articolo 24

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai seguenti beni:  

  • apparecchiature ed impianti per ricetrasmissioni e sperimentazioni dell'Associazione, acquistati con le quote ed i contributi sociali, così come risultanti dall'inventario;
  • fondi derivanti dalle quote associative;
  • eventuali donazioni, debitamente accettate previa, ove occorra, la prescritta autorizzazione.
  • Tale patrimonio, in caso di scioglimento dell'associazione e su delibera dell'assemblea dei soci (art. 9      comma f) sarà devoluto ad associazioni similari di volontariato civile.

 

Articolo 25

1. Tutte le cariche sociali sono gratuite e nessun compenso è dovuto, da parte dell'Amministrazione dell'Associazione, per la loro opera. Per cause eccezionali: spese di trasferimenti per azioni di giudizio, difesa, consultazioni e rappresentanze di notevole rilievo, il CDN valutati i costi e la disponibilità economica del rappresentante, può deliberare la partecipazione al rimborso parziale o totale della spesa via sostenuta e documentata. Al rappresentante di ogni sezione può essere erogato un bonus in occasione della assemblea annuale, sentito il parere favorevole del Tesoriere e deliberato dal Consiglio Direttivo Nazionale nelle modalità decise di anno in anno.
 

Articolo 26

1. Il presente Statuto presuppone l'acquisizione, da parte del C.I.S.A.R., della personalità giuridica. Nelle more di ciò, le relative norme sono da interpretarsi compatibilmente con quelle di cui al Libro Primo, Titolo Secondo, Capo Terzo del Codice Civile.

2.In particolare, soltanto all'acquisto della personalità giuridica per conseguire:  

  • l'assunzione da parte del Presidente della rappresentanza della Associazione;
  • l'acquisto, da parte dell'Associazione, della capacità di essere soggetto di diritti e, nei limiti della legge, di agire;
  • la trasformazione del "patrimonio", da fondo comune dei soci, in patrimonio dell'Associazione ed altresì la possibilità di includervi anche l'accettazione di eventuali donazioni o altre liberalità.

3. Dopo l'acquisizione della personalità giuridica, per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, dovranno osservarsi le norme di cui al Libro Primo, Titolo Secondo, Capo Secondo del Codice Civile, nonché le relative norme di attuazione.

Articolo 27

1. Il nome ed i loghi distintivi dell'Associazione appartengono all'Associazione stessa che ne può concedere l'uso per iscritto ai Soci, alle Sezioni o ad altri soggetti anche esterni all'Associazione, dietro opportuna richiesta, secondo quanto deliberato dal Consiglio Direttivo.

2. In nessun caso il nome ed il loghi distintivi dell'Associazione dovranno essere utilizzati e/o associati ad iniziative o attività diverse da quelle concesse o comunque difformi dagli scopi e dai principi dell'Associazione secondo quanto stabilito dal presente Statuto.

3.Per nessun motivo il nome ed il loghi distintivi dell'Associazione dovranno essere usati in iniziative, attività, situazioni, documenti o luoghi che possano ledere la dignità, ed il buon nome dell'Associazione stessa e dei Soci da essa rappresentati.

4. Tutti i dati anagrafici dei soci, delle loro attività e sperimentazioni, nonché i servizi  di qualsiasi genere e natura a livello telematico della associazione, devono risiedere esclusivamente nel sito web associativo, www.cisar.it. Le sezioni possono riprendere gli articoli  dal sito nazionale per i propri spazi web, e contenere dati anagrafici limitatamente ai propri associati. 

Articolo 28

1. Il Coordinamento della Protezione Civile, rappresenta una struttura, intesa come organo, in seno all'Associazione. Essa è formata da soci effettivi, che si interessano di detta attività, mediante azione diretta o in sinergia ad altre Associazioni, Organizzazioni o Raggruppamenti a livello locale, regionale e nazionale, mediante appositi accordi e/o convenzioni stipulate dal Consiglio Direttivo Nazionale. Tale coordinamento dovrà avere rispondenza alle linee dettate dalla legge quadro n-266 del 11/08/1991 e successive delibere in merito alle associazioni ed organizzazioni di volontariato.

2. A capo della stessa viene nominato il  Manager, che esplica tale funzione fino ad una sua sostituzione dovuta a dimissioni spontanee od a nuova nomina.

3. Tale figura rappresenta il referente unico verso il CDN ed organizza, pianifica e gestisce assieme ai coordinatori  nazionali  Nord - Centro - Sud  a loro volta nominati sempre dal Consiglio Direttivo, è facoltà del Manager proporre i collaboratori per le varie funzioni che il CDN potrà di seguito nominare.

4. Al coordinamento di Protezione Civile possono prendere parte tutte le strutture delle sezioni organizzate e i singoli soci effettivi.

5. La gestione delle risorse, delle attrezzature e delle logistiche di detto coordinamento sono di competenza esclusivamente dello stesso, e nessuna altra struttura dell'Associazione può fruire in parte o in toto di esse , a meno di interventi di urgenza ove vengano coinvolti anche gli stessi per le attività ( esempio il link nazionale con le sue strutture), o per decisione del Manager.

6. Il Manager provvede , di concerto con il CDN, ad emanare un Regolamento attuativo  che sarà di riferimento per le attività dei soci e delle sezioni in merito al servizio di Protezione Civile.

Articolo 29

1. Organi  dell'Associazione sono altresì i Manager ed i Coordinatori delle attività nominati  direttamente dal Consiglio Direttivo Nazionale, essi restano in carica fino a dimissioni, proprie o  seguito di azioni disciplinari, o per  nuova nomina. Essi si attengono scrupolosamente al codice etico della Associazione nello svolgimento delle proprie mansioni.

  • I Manager sono i titolari di specifiche attività e sono indicati in primis tra i consiglieri del CDN. Possono assumere tale carica anche  i primi  candidati non eletti nel Consiglio Direttivo Nazionale su nomina dello stesso, essi gestiscono  i coordinatori, tengono rapporti per tali attività con l'esterno e ne  redigono assieme al CDN specifici regolamenti.
  • I Coordinatori sono i riferimenti nelle varie regioni o zone Italiane per i soci che svolgono le attività di competenza. Essi rendono operative le procedure ed i regolamenti specifici, coordinano i soci, portano a conoscenza delle eventuali problematiche  e propongono sulla base di esse  od  per esigenze, norme e regolamenti ai Manager. Essi sono nominati dal CDN direttamente o su proposta dei Manager e scelti tra ogni socio effettivo dell'Associazione esperto della attività di competenza, che condivide il codice etico della Associazione. 

 

Articolo 30 

1. Il presente Statuto sostituisce integralmente il precedente Statuto del C.I.S.A.R. ed entrerà in vigore il 27 Settembre 2009 , previa approvazione da parte dell'Assemblea.