A.R.P.A.C. Importante modifica alla legge regionale per radioamatori
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Le conseguenze erano che, per quel che concerne la Campania, un Radioamatore nel rispetto di tale normativa, doveva:
Entro trenta giorni dall’entrata in possesso della sorgente di radiazione non ionizzate, comunicare all’A.R.P.A.C., le caratteristiche tecniche dell’apparato; Sottoporre il proprio impianto a parere preventivo del Comune di appartenenza e presentare istanza di autorizzazione al Presidente della Provincia tramite A.R.P.A.C.; Sottoporre il proprio impianto a test di conformità ai limiti e alle misura di cautela sanitaria, con la precisazione che gli oneri derivanti dell’attività prestata dalla competente struttura dell’A.R.P.A.C. erano a carico del titolare dell’impianto o del legale rappresentante;
Ottemperare all’obbligo di effettuare semestralmente l’autocertificazione rispetto alla concessione e all’inquinamento elettromagnetico.
La parte più “interessante” è quella che riguarda le sanzioni:
“GRADUAZIONE DELLE SANZIONI (ART. 9 L.R. 14/01)
Omessa comunicazione ai sensi dell’ art. 2, comma 1) e dell’art. 4, comma 3) € 5000,00
Omessa richiesta di autorizzazione ai sensi dell’art. 8, comma 1 € 25000,00
Installazione dell’impianto senza l’autorizzazione di cui all’art. 3, ovvero in difformità
della stessa € 25000,00
Spostamento dell’impianto in altro sito senza l’autorizzazione di cui all’art. 3 € 25000,00
Modifiche dell’impianto che comportino il superamento dei limiti previsti dalla normativa
vigente senza l’autorizzazione di cui all’art. 3, ovvero in difformità della stessa € 25000,00.
Da oggi in Campania la legge prevede in aggiunta all’Art. 1:
1. “Le disposizioni della presente legge non si applicano alle stazioni di radioamatore. di cui al
Lgs. n.259 del l°agosto 2003 recante “Codice delle comunicazioni elettroniche’, se
operanti nel rispetto dei limiti di potenza previsti dal Codice in vigore.
2. I titolari delle stazioni di radioamatore di cui sopra comunicano, all’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Campania, il luogo e l’indirizzo di esercizio della stazione e la potenza trasmissiva massima per ciascuna banda di frequenza utilizzata.
Niente di più di una semplice comunicazione, similare a quella che già si fa al Ministero.