Radioascolto: le info di settembre 2020

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Creato Mercoledì, 02 Settembre 2020
Gruppo Radioascolto Subalpino

DECRETO LEGGE 16 luglio 2020, n.76

Semplificazione e innovazione digitale

SW-ITA

Questo mese si prende in esame una grossa novità che è arrivata come un fulmine a ciel sereno in questo periodo di Covid-19

 

Come si legge nei vari siti degli Ispettorati Territoriali del MISE (ad esempio https://ispettorati.mise.gov.it/index.php/ispettorato-piemonte-e-valle-d-aosta#featured), dal 17/07/2020 - a seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 178 del 16/07/2020 del Decreto Legge n.76 del 16/07/2020 e successiva rettifica - sono stati abrogati l'art.127 e i commi 3 e 4 dell'art.145 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche, nonché l'art. 36 e il comma 2 dell'art.37 dell'allegato 25 del predetto Codice.

Sempre nella nota del MISE si legge quanto segue:

- relativamente ai documenti di esercizio delle stazioni radioelettriche, a seguito della abrogazione del citato art.127, non sussistono più gli obblighi di rilasciare il documento di esercizio ai soggetti autorizzati;

- relativamente alla dichiarazione da rendere per gli apparati di debole potenza CB-PMR 446 in banda cittadina, a seguito dell'abrogazione dei commi 3 e 4 dell'art.145 e degli artt. 36 e 37 c.2 (allegato 25), viene soppresso l'obbligo di rendere la dichiarazione e, per effetto delle predette disposizioni, non risulta più dovuto il versamento del contributo annuo di 12 euro.

Ma vediamo in dettaglio di capirci qualche cosa di più...

Il Codice delle Comunicazioni Elettroniche cui si fa riferimento è quello pubblicato nel sito della Gazzetta Ufficiale, precisamente https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2003/09/15/214/so/150/sg. L'Art.127 che viene abrogato recita testualmente:

Ogni stazione radioelettrica che operi su frequenza assegnata deve essere munita di apposito documento di esercizio, rilasciato dal Ministero, contenente gli elementi riguardanti la relativa autorizzazione generale, il diritto individuale di uso della frequenza assegnata, nonché i dati significativi della stazione stessa.

Siccome questo articolo fa parte del Capo V, che ha come titolo "Impianto ed esercizio di stazioni radioelettriche richiedenti la concessione di diritti di uso per le frequenze radio", mi pare chiaro che non è pertinente e non si applica ai Radioamatori.

Passiamo all'Art.145, che ha come titolo "Banda Cittadina", e che recita:

1. Le comunicazioni in "banda cittadina" CB, di cui all'articolo 105, comma 2, lettera p), sono consentite ai cittadini di età non inferiore ai 14 anni dei Paesi dell'Unione Europea o dello Stazio Economico Europeo ovvero dei Paesi con u quali siano intercorsi accordi di reciprocità, fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286, nonché ai soggetti residenti in Italia.

2. Non è consentita l'attività di cui al comma 1 a chi abbia riportato condanna per delitti non colposi a pena restrittiva superiore a due anno ovvero sia stato sottoposto a misure di sicurezza e di prevenzione, finé durano gli effetti dei provvedimenti e sempre che non sia intervenuta sentenza di riabilitazione.

3. I soggetti di cui al comma 1 devono presentare al Ministero una dichiarazione di cui risulti: a) cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza o domicilio dell'interessato: b) indicazione della sede dell'impianto; c) la eventuale detenzione di apparati mobili e portatili; d) l'assenza di condizioni ostative di cui al comma 2.

4. Alla dichiarazione sono allegate: a) l'attestazione del versamento dei contributi di cui all'articolo 36 dell'allegato 25; b) per i minorenni non emancipati, la dichiarazione di consenso e di assunzione delle responsabilità civili da parte di chi esercita la potestà o la tutela.

5. In caso di calamità coloro che effettuano comunicazioni in "banda cittadina" possono partecipare alle operazioni di soccorso su richiesta delle Autorità competenti.

Ebbene, di quanto sopra scritto, sono aboliti i commi 3 e 4.

Ora ci tocca andare all'allegato 25 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche, che non riporto perché estremamente lungo (ma che potete leggere a link già segnalato ovvero https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2003/09/15/214/so/150/sg). Di questo allegato 25, l'articolo 36 (attività in Banda Cittadina) che viene abrogato recita:

1. Per ciascuna stazione CB, indipendentemente dal numero degli apparati, l'interessato versa un contributo annuo, compreso l'anno in cui è stata presentata la dichiarazione di cui all'articolo 145 del Codice, di Euro 12,00 complessivi a titolo di rimborso dei costi sostenuti dal Ministero per le attività di vigilanza, verifica e controllo.

L'articolo 37 (Attività assimilate a quella in banda cittadina) è composto di due commi, che riporto; di questi, il comma 2 viene abrogato.

1. Per attività assimilate a quella svolta in banda cittadina si intendono: a) i servizi che fanno uso di apparato tipo PMR 446; b) le attività di telemetria, telecontrollo e telemisure esercitate nella banda 436,000-436,100 MHz, come stabilito nel piano nazionale di ripartizione delle frequenze.

2. Per le attività di cui al comma 1 l'interessato, indipendentemente dal numero degli apparati, versa un contributo annuo, compreso l'anno a partire dal quale l'autorizzazione generale decorre, di euro 12,00 a titolo di rimborso dei costi sostenuti dal Ministero per le attività di cui all'articolo 1, comma 1.

Angelo Brunero IK1QLD - Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. IK1QLD

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