Carissimi amici,
a seguito di un impegno professionale, mi sono imbattuto in una
problematica molto sentita nel mondo amatoriale e quindi ho deciso di
raccontarla a tutti, proprio perche' ritengo che situazioni simili siano
di esempio di come, per l'ignoranza sia tecnica che
normativa, si possa accusare ed agire contro radioamatori rei solo di
voler espletare la loro attività come di diritto gli spetta.
Premetto
che quanto riporterò è stato autorizzato alla divulgazione tramite
queste pagine dal radioamatore oggetto della vicenda, e che mi riferirò
solo a fatti accaduti in passato e già passati in giudicato, non a
quelli recenti o che seguiranno proprio per non interferire minimamente
con i nuovi eventi.
La vicenda tratta sulla questione, a molti amici nota, delle
interferenze sugli impianti Tv e quindi sui televisori dei condomini
del proprio e dell'attiguo palazzo, nonchè in generale quello dei
disturbi che si ingenerano ( come vedete non dico provocati) negli
impianti di ricezione in genere. Vorrei far ripensare ad ognuno di voi,
al momento della installazione della propria stazione, specie per chi
abita in condominio o comunque in abitazioni non isolate, le richieste,
per i primi, all'amministratore, le diffidenze dei vicini, poi si
installano le antenne e si passano i cavi, facendo ben attenzione a
tutto, per non urtare la suscettibilità di alcuno.Infine il grande
momento, si và on air, si misurano le onde stazionarie sulle varie
gamme e iniziamo a fare attività, bene, ma non per tutti a qualcuno,
infatti, d'improvviso suona il campanello..ecco il vicino che annuncia
che non vede più la televisione, che prima vedeva ora no. etc ecc.
Inizia così un calvario che oltre a rovinare i rapporti tra vicini di
casa, toglie anche lo spirito e la voglia e a volte la passione per la
nostra meravigliosa attività.
Ovviamente si procede alle verifiche del caso, apparati antenne,
chi dispone di strumentazione adeguata fà anche misure spettrali, ma
il problema rimane e con il passare del tempo, oltre al deteriorarsi
dei rapporti civili, si ricorre a volte al giudizio di un giudice.
Qui inizia il nostro caso, tralasciando al momento le disquisizioni
tecniche che tratteremo sul nostro bollettino, la storia più o meno
inizia proprio così, forse con tempistiche differenti, ma il nostro
amico OM con il tempo si trova a dover subire, rimproveri e minacce
varie e in sostanza aver contro tutti i condomini di un grande
complesso, amministratore compreso, accusato di disturbare le tv del
complesso, in particolare ( aggiungo io ) di aver interferito anche il
festival di San Remo..
Interviene su chiamata il Ministero delle Comunicazioni, l'Ispettorato di competenza che attraverso delle misure ( siamo nel
1997 ) verifica che non vi sono emissioni spurie tra quelle del nostro
radioamatore , anzi segnala che gli impianti di antenna TV sono in
cattive condizioni per mancanza di manutenzione. Ma i nostri amici
condomini non sono contenti e quindi la vicenda come prevedibile sfocia
davanti al giudice di pace che si trova a dover discutere le loro
richieste che riporto dalla sentenza:
Piaccia all'ill.mo Giudice di pace adito, contrariis reiectis,
accertata e dichiarata l'illecità dell'impianto radioamatoriale per cui
è causa in dipendenza dei motivi dedotti ed accertati in corso di
giudizio, condannare esso.....(omissis) a rimuovere dal tetto
dell'edificio condominiale di parte attrice l'apparecchiatura
ricetrasmittente dal medesimo posizionata,ovvero,in via subordinata, a
limitarla in modo tale da consentire ai restanti condomini un pari
utilizzo della superficie di detto tetto e comunque nel rispetto del
decoro dello stabile;condannare inoltre il medesimo.(omissis)
all'immediata cessazione di qualsivoglia trasmissione radioamatoriale,
esercitata all'interno dell'edificio condominiale , nella misura in cui
la medesima provochi disturbi ed interferenze agli altri condomini
nelle trasmissioni televisive,radiofoniche e nelle comunicazioni
telefoniche, ovvero condannare esso ..(omissis) a prendere ogni misura
idonea per evitare le sopra denunciate interferenze.
seguono altre frasi che forse solo gli avvocati capiscono.ma credo che
quanto scritto fin qui faccia rimanere veramente allibiti, chi di voi
rileggerà più volte quanto sopra scritto, non potrà che capire da qui
l'assurdità della vicenda, così come le frasi usate. Il condominio ,
con una arguzia notevole , imposta la richiesta sulla disponibilità del
tetto pari per tutti , sulla cessazione e limitazione dell'attività del
radioamatore per evitare l'interferenze che sono a suo parere SOLO di
sua responsabilità e , non meno importante , sul decoro dello stabile.
Giustamente il giudice, cui e' dato ascoltare tutti e valutare
imparzialmente, nomina e incarica un C.T.U. (Consulente Tecnico d'
Ufficio), un ingegnere, di verificare attraverso una perizia quanto
sotto indicato:
1) Dica il C.T.U. previa ricognizione dello stato dei luoghi, quale
superficie del tetto condominiale e' occupata dalle attrezzature
radioamatoriali installate dal convenuto.
2) Riferisca sull'impatto visivo esterno dell'antenna in relazione al decoro dell'intero fabbricato.
3)Accerti l'esistenza eventuali disturbi ed interferenze di
onde radio sugli impianti radio, televisivi e telefonici dei condomini,
ricorrendo se del caso, all'ausilio di esperti dotati di specifiche
cognizioni tecniche.
IL C.T.U. a questo punto conduce una serie di verifiche,
questo nel 1999, e dopo una serie di indagini trascritte con dovizia di
particolari nella relazione presentata al giudice risponde ai punti
sopraccitati in questa maniera:
1) Le attrezzature radioamatoriali installate dal convenuto occupano
una porzione insignificante della superficie del tetto condominiale, di
cui non limitano ne' impediscono ne' la sua funzione primaria, nè quella
secondaria di eventuale via di transito per un accesso straordinario al
sottotetto.
2) L'antenna direttiva, installata dal convenuto sulla propria
terrazza, sia per la sua elevazione superiore al limite normativo, che
per le sue dimensioni, produce un notevole impatto visivo sul decoro
architettonico del fabbricato.
3) Dalle prove eseguite e' emerso che l'uso di alcuni
specifici componenti la stazione ricetrasmittente sono in grado di
emettere onde secondarie( armoniche) per le quali è presumibile
l'interferenza con conseguenti disturbi agli apparati ricettivi dei
programmi televisivi degli altri condomini, estensibili, ma solo in
ipotesi, anche agli apparati telefonici.
A questo punto siamo completamente nell'abominio, tralasciando i punti
1 e 2 su cui vale la pena solo sorridere, ma il punto 3 veramente
preoccupante se preso seriamente, per lo meno per la sua assoluta
permettetemi assurdità tecnica., cosa significa che sono in grado
alcuni componenti di emettere onde secondarie. etcetc.. ma ci sono o
no? Come si fa' a presupporre una interferenza se le armoniche ( che
non ci sono ) cadrebbero fuori dalle frequenze interessate al disturbo?
Ed ancora qualora presenti interferiscono o no?
Che razza di relazione tecnica e' questa? Dove sono le misure spettrali?
Permettetemi, e' come dire che le vostre auto in moto potrebbero
creare rumori molesti in città, forse se gli togliete il silenziatore
del tubo di scarico..
In sostanza.che certezza indica questa relazione?
C'e da dire che l'incaricato C.T.U. Ing.( Omissis) sembrerebbe essere
un ingegnere edile, e che abbia avuto come sub-consulenti un tecnico
antennista ed un tecnico telefonico.
Nel frattempo nuova verifica dell'ispettorato con conferma di non interferenze da emissioni non essenziali.
Il nostro amico OM, a questo punto attende la sentenza, il giudice addiviene a questa conclusione:
SENTENZA OTTOBRE 2001
DICHIARA l'intollerabilità delle immissioni prodotte dal convenuto in forza dell'utilizzo del proprio impianto radioamatoriale;
ORDINA al convenuto medesimo di contenere in limiti
apprezzabili la dispersione di energia prodotta dall'apparato
trasmittente sito sul proprio terrazzo, apportando allo steso tutte le
modifiche tecnico -strutturali idonee ed opportune al fine di ridurre
le emissioni parassite.
Personalmente non ho più parole, così deciso nel 2001 la situazione
sembra essere risolta, il nostro amico ha subito un torto giuridico da
spaventare chiunque, lui ridurrà le emissioni parassite ( ma dove
sono?) e la dispersione di energia ( che vuole dire?) e le antenne
rimangono lì.
Conoscendo adesso il Radioamatore in questione, al fine di
addivenire ad un quieto vivere accetta tale INGIUSTA sentenza, e
limitandosi continua ad operare, forse con meno spirito nella sua
attività radio e meno potenza.
Finita così..? macchè..show must go on...
L'amministratore ( per il condominio ovvio) non si arrende ,e ai
giorni nostri ritorna all'attacco, quelle antenne danno interferenza e
devono sparire. ma questa e' un'altra storia che relazioneremo in
seguito.
Riflessioni ..
Mi risulta, anzi lo so' per certo, che la legge 46/90 entrata
in vigore appunto in quell'anno, obblighi tutti gli installatori a
rilasciare dichiarazione di conformità degli impianti, questo vale
ovviamente anche per quelli di ricezione tv, i quali per poter essere
certificati devono rispettare determinate e ben precise norme CEI.Tali
norme specificano quale banda di frequenza debba amplificare il
centralino, quale sia il fattore di intermodulazione, quale sia il
taglio e il fattore di forma dei filtri di canale. Già .i filtri di
canale, ma se oggi per risparmiare sono installati quasi sempre
impianti larga banda che per le loro caratteristiche nella maggioranza
dei casi non sono certificabili, poichè non rispondono a tali normative
tecniche.
Dove sono le certificazioni di tali impianti? Avete notato che l'unico
riferimento che si fa' agli impianti TV e' quello della visita del 1997
dell'Ispettorato di zona, ma allora cosa ha difeso questo giudice ...impianti fuori norma?
Leggendo quella sentenza, veniamo informati che "
allorquando l'energia di campo prodotta dall'impianto dell'( omissis.)
e' superiore a quella consentita per lo smaltimento, si determinano
disturbi agli impianti altrui"Tali interferenze sono riconducibili
all'emissione di segnali ,secondari, emessi dall'apparato trasmittente
e devono, a parere di questo giudice, essere contenuti in più
apprezzabili limiti di tolleranza.
e come ciliegina specifica:
"Nè vale deduzione secondo cui, considerata la conformità (tecnica)
dell'impianto del .(Omissis.)e l'impossibilità, secondo le attuali
regole della tecnica, di eliminare del tutto le interferenze, i
disturbi in questione risulterebbero inevitabili e, addirittura, nel
caso di specie sarebbero causati dall'inadeguatezza tecnologica (non
provata) degli impianti del condominio. Non può, infatti, sostenersi
che, poichè l'attività radioamatoriale è attività lecita e consentita
dal nostro ordinamento, siano i terzi che ne siano" influenzati" a
dovere porre in essere tutti gli accorgimenti atti ad evitare possibili
lesioni ai propri diritti.......(ma se sono proprio i terzi non a norma?).
Sig.Giudice, commento io, la legge lei mi insegna è uguale per tutti,
così come è da tutti dovuto il rispetto di essa, il radioamatore aveva
gli impianti a norma, anche il condominio era obbligato ad averli, li
aveva?
Se li avesse avuti vi sarebbe stata interferenza ? Ho i miei seri e legittimi dubbi.
Cari amici, questa la sentenza è chiusa da anni, ma non ha perso
rileggendola i suoi lati assurdi, riflettete quale ingiustizia sia
stata fatta , quanti Radioamatori sono oggetto di situazioni analoghe?
difendetevi sempre e comunque , così come tutti noi dobbiamo
rispettare le regole ,lo debbono fare anche gli altri ,se interferite
gli impianti di ricezione Tv , prima controllate i vostri impianti
,evitate ovviamente potenze fuori norma e rassicuratevi sulla pulizia
spettrale, ma chiedete sempre le dichiarazioni di conformità degli
impianti ai sensi della legge 46/90.
di ricezione che interferite, è OBBLIGATORIO averle.
Se non ve le danno, o se non le hanno, segnalatelo alle forze
dell'ordine, vedrete che la situazione cambierà aspetto per non
ripetere situazioni come quella sopradescritta che ledono il nostro
diritto giuridico di essere Radioamatori.
Se avete bisogno il C.I.S.A.R. sarà sempre disponibile a consigli in merito ,scrivete pure in segreteria
Giuseppe Misuri IW5CGM
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