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Assemblea dei soci e sezioni 2010
venerdì 24 settembre 2010
ASSEMBLEA ANNUALE DEI SOCI E DELLE SEZIONI C.I.S.A.R Il CDN informa che la riunione annuale dei soci effettivi e delle sezioni C.I.S.A.R.si svolgerà a FRASCATI (RM) il 25 - 26 Settembre 2010 presso il Centro Giovanni XXIII Via Colle Pizzuto, 2 00044 Frascati (Roma) http://www.centrogiovanni23.it/ (http://www.centrogiovanni23.it/) MODULO DI PRENOTAZIONE ( click to download) (images/stories/riunione2010/prenotazione%202010.pdf) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- segue.....
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Nuove sezioni CISAR: Cisar Taranto
martedì 31 agosto 2010
Nuove Sezioni C.I.S.A.R: Sezione di Taranto Alla nuova sezione di TARANTO giunga un grande benvenuto tra di noi ed un augurio al direttivo ed ai soci per una proficua attività il C.D.N. il C.S.N. i soci Sito Web --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
D-Star
D-Star : IR6UCO Desmodromic Mode
lunedì 30 agosto 2010
D-STAR: IR6UCO Desmodromic Mode by IW6BFE IL BRUTTO ANATROCCOLO DIVENTA UN CIGNO Il ponte D-Star di Pesaro X4DSTAR dopo un periodo di test diventa IR6UCO. La nuova frequenza è 431.462,5Mhz +1600 (RU25alfa). In base alle esperienze il ponte è stato migliorato grazie all'utilizzo della famosa SATOSHI DESMODROMICA, una degli unici 2 esemplari esistenti al mondo. Un ringraziamento a Giacomo IW7DZR per il consueto supporto software e la propria proverbiale pazienza. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Radioascolto
Radioascolto: conosci e ricevi le 'utility stations'
lunedì 23 agosto 2010
'Utility Stations' Servizi marittimi, comunicazioni aeronautiche, stazioni point-to-point, militari, diplomatiche, in voce e in CW, emissioni FAX, Navtex, RTTY, NDB, Stanag e tanto altro occupano uno spazio assai rilevante nello spettro delle onde lunghe medie e corte...
Radioascolto
Radioascolto: le info di luglio 2010
lunedì 23 agosto 2010
CTCSS e DCS Parliano di Continuous Tone Coded Squelch System e di Digital Coded Squelch, modalità e/o procedure per cercare di rendere le trasmissioni insensibili ai disturbi casuali o intenzionali.

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Radioamatori ed interferenze TV PDF Stampa
mercoledì 31 ottobre 2007


Carissimi amici,
a seguito di un impegno professionale, mi sono imbattuto in una problematica molto sentita nel mondo amatoriale e quindi ho deciso di raccontarla a tutti, proprio perche' ritengo che situazioni simili siano di esempio
di come, per l'ignoranza sia tecnica che normativa, si possa accusare ed agire contro radioamatori rei solo di voler espletare la loro attività come di diritto gli spetta.
Premetto che quanto riporterò è stato autorizzato alla divulgazione tramite queste pagine dal radioamatore oggetto della vicenda, e che mi riferirò solo a fatti accaduti in passato e già passati in giudicato, non a quelli recenti o che seguiranno proprio per non interferire minimamente con i nuovi eventi.
La vicenda tratta sulla questione, a molti amici nota, delle interferenze sugli impianti Tv e quindi sui televisori dei condomini del proprio e dell'attiguo palazzo, nonchè in generale quello dei disturbi che si ingenerano ( come vedete non dico provocati) negli impianti di ricezione in genere. Vorrei far ripensare ad ognuno di voi, al momento della installazione della propria stazione, specie per chi abita in condominio o comunque in abitazioni non isolate, le richieste, per i primi, all'amministratore, le diffidenze dei vicini, poi si installano le antenne e si passano i cavi, facendo ben attenzione a tutto, per non urtare la suscettibilità di alcuno.Infine il grande momento, si và on air, si misurano le onde stazionarie sulle varie gamme e iniziamo a fare attività, bene, ma non per tutti a qualcuno, infatti, d'improvviso suona il campanello..ecco il vicino che annuncia che non vede più la televisione, che prima vedeva ora no. etc ecc. Inizia così un calvario che oltre a rovinare i rapporti tra vicini di casa, toglie anche lo spirito e la voglia e a volte la passione per la nostra meravigliosa attività.
Ovviamente si procede alle verifiche del caso, apparati antenne, chi dispone di strumentazione adeguata fà anche misure spettrali, ma il problema rimane e con il passare del tempo, oltre al deteriorarsi dei rapporti civili, si ricorre a volte al giudizio di un giudice. Qui inizia il nostro caso, tralasciando al momento le disquisizioni tecniche che tratteremo sul nostro bollettino, la storia più o meno inizia proprio così, forse con tempistiche differenti, ma il nostro amico OM con il tempo si trova a dover subire, rimproveri e minacce varie e in sostanza aver contro tutti i condomini di un grande complesso, amministratore compreso, accusato di disturbare le tv del complesso, in particolare ( aggiungo io ) di aver interferito anche il festival di San Remo..

Interviene su chiamata il Ministero delle Comunicazioni, l'Ispettorato di competenza che attraverso delle misure ( siamo nel 1997 ) verifica che non vi sono emissioni spurie tra quelle del nostro radioamatore , anzi segnala che gli impianti di antenna TV sono in cattive condizioni per mancanza di manutenzione. Ma i nostri amici condomini non sono contenti e quindi la vicenda come prevedibile sfocia davanti al giudice di pace che si trova a dover discutere le loro richieste che riporto dalla sentenza:

Piaccia all'ill.mo Giudice di pace adito, contrariis reiectis, accertata e dichiarata l'illecità dell'impianto radioamatoriale per cui è causa in dipendenza dei motivi dedotti ed accertati in corso di giudizio, condannare esso.....(omissis) a rimuovere dal tetto dell'edificio condominiale di parte attrice l'apparecchiatura ricetrasmittente dal medesimo posizionata,ovvero,in via subordinata, a limitarla in modo tale da consentire ai restanti condomini un pari utilizzo della superficie di detto tetto e comunque nel rispetto del decoro dello stabile;condannare inoltre il medesimo.(omissis) all'immediata cessazione di qualsivoglia trasmissione radioamatoriale, esercitata all'interno dell'edificio condominiale , nella misura in cui la medesima provochi disturbi ed interferenze agli altri condomini nelle trasmissioni televisive,radiofoniche e nelle comunicazioni telefoniche, ovvero condannare esso ..(omissis) a prendere ogni misura idonea per evitare le sopra denunciate interferenze.

seguono altre frasi che forse solo gli avvocati capiscono.ma credo che quanto scritto fin qui faccia rimanere veramente allibiti, chi di voi rileggerà più volte quanto sopra scritto, non potrà che capire da qui l'assurdità della vicenda, così come le frasi usate. Il condominio , con una arguzia notevole , imposta la richiesta sulla disponibilità del tetto pari per tutti , sulla cessazione e limitazione dell'attività del radioamatore per evitare l'interferenze che sono a suo parere SOLO di sua responsabilità e , non meno importante , sul decoro dello stabile.

Giustamente il giudice, cui e' dato ascoltare tutti e valutare imparzialmente, nomina e incarica un C.T.U. (Consulente Tecnico d' Ufficio), un ingegnere, di verificare attraverso una perizia quanto sotto indicato:

1) Dica il C.T.U. previa ricognizione dello stato dei luoghi, quale superficie del tetto condominiale e' occupata dalle attrezzature radioamatoriali installate dal convenuto.

2) Riferisca sull'impatto visivo esterno dell'antenna in relazione al decoro dell'intero fabbricato.

3)Accerti l'esistenza eventuali disturbi ed interferenze di onde radio sugli impianti radio, televisivi e telefonici dei condomini, ricorrendo se del caso, all'ausilio di esperti dotati di specifiche cognizioni tecniche.


IL C.T.U. a questo punto conduce una serie di verifiche, questo nel 1999, e dopo una serie di indagini trascritte con dovizia di particolari nella relazione presentata al giudice risponde ai punti sopraccitati in questa maniera:

1) Le attrezzature radioamatoriali installate dal convenuto occupano una porzione insignificante della superficie del tetto condominiale, di cui non limitano ne' impediscono ne' la sua funzione primaria, nè quella secondaria di eventuale via di transito per un accesso straordinario al sottotetto.

2) L'antenna direttiva, installata dal convenuto sulla propria terrazza, sia per la sua elevazione superiore al limite normativo, che per le sue dimensioni, produce un notevole impatto visivo sul decoro architettonico del fabbricato.

3) Dalle prove eseguite e' emerso che l'uso di alcuni specifici componenti la stazione ricetrasmittente sono in grado di emettere onde secondarie( armoniche) per le quali è presumibile l'interferenza con conseguenti disturbi agli apparati ricettivi dei programmi televisivi degli altri condomini, estensibili, ma solo in ipotesi, anche agli apparati telefonici.


A questo punto siamo completamente nell'abominio, tralasciando i punti 1 e 2 su cui vale la pena solo sorridere, ma il punto 3 veramente preoccupante se preso seriamente, per lo meno per la sua assoluta permettetemi  assurdità tecnica., cosa significa che sono in grado alcuni componenti di emettere onde secondarie. etcetc.. ma ci sono o no? Come si fa' a presupporre una interferenza se le armoniche ( che non ci sono ) cadrebbero fuori dalle frequenze interessate al disturbo?
Ed ancora qualora presenti interferiscono o no?
Che razza di relazione tecnica e' questa? Dove sono le misure spettrali?
Permettetemi, e' come dire che le vostre auto in moto potrebbero creare rumori molesti in città, forse se gli togliete il silenziatore del tubo di scarico..
In sostanza.che certezza indica questa relazione?
C'e da dire che l'incaricato C.T.U. Ing.( Omissis) sembrerebbe essere un ingegnere edile, e che abbia avuto come sub-consulenti un tecnico antennista ed un tecnico telefonico.

Nel frattempo nuova verifica dell'ispettorato con conferma di non interferenze da emissioni non essenziali.
Il nostro amico OM, a questo punto attende la sentenza, il giudice addiviene a questa conclusione:

SENTENZA OTTOBRE 2001


DICHIARA l'intollerabilità delle immissioni prodotte dal convenuto in forza dell'utilizzo del proprio impianto radioamatoriale;

ORDINA al convenuto medesimo di contenere in limiti apprezzabili la dispersione di energia prodotta dall'apparato
trasmittente sito sul proprio terrazzo, apportando allo steso tutte le modifiche tecnico -strutturali idonee ed opportune al fine di ridurre le emissioni parassite.

Personalmente non ho più parole, così deciso nel 2001 la situazione sembra essere risolta, il nostro amico ha subito un torto giuridico da spaventare chiunque, lui ridurrà le emissioni parassite ( ma dove sono?) e la dispersione di energia ( che vuole dire?) e le antenne rimangono lì.

Conoscendo adesso il Radioamatore in questione, al fine di addivenire ad un quieto vivere accetta tale INGIUSTA sentenza, e limitandosi continua ad operare, forse con meno spirito nella sua attività radio e meno potenza.
Finita così..? macchè..show must go on...
L'amministratore ( per il condominio ovvio) non si arrende ,e ai giorni nostri ritorna all'attacco, quelle antenne danno interferenza e devono sparire. ma questa e' un'altra storia che relazioneremo in seguito.

Riflessioni ..

Mi risulta, anzi lo so' per certo, che la legge 46/90 entrata in vigore appunto in quell'anno, obblighi tutti gli installatori a rilasciare dichiarazione di conformità degli impianti, questo vale ovviamente anche per quelli di ricezione tv, i quali per poter essere certificati devono rispettare determinate e ben precise norme CEI.Tali norme specificano quale banda di frequenza debba amplificare il centralino, quale sia il fattore di intermodulazione, quale sia il taglio e il fattore di forma dei filtri di canale. Già .i filtri di canale, ma se oggi per risparmiare sono installati quasi sempre impianti larga banda che per le loro caratteristiche nella maggioranza dei casi non sono certificabili, poichè non rispondono a tali normative tecniche. Dove sono le certificazioni di tali impianti? Avete notato che l'unico riferimento che si fa' agli impianti TV e' quello della visita del 1997 dell'Ispettorato di zona, ma allora cosa ha difeso questo giudice ...impianti fuori norma?

Leggendo quella sentenza, veniamo informati che " allorquando l'energia di campo prodotta dall'impianto dell'( omissis.) e' superiore a quella consentita per lo smaltimento, si determinano disturbi agli impianti altrui"Tali interferenze sono riconducibili all'emissione di segnali ,secondari, emessi dall'apparato trasmittente e devono, a parere di questo giudice, essere contenuti in più apprezzabili limiti di tolleranza.

e come ciliegina specifica:

"Nè vale deduzione secondo cui, considerata la conformità (tecnica) dell'impianto del .(Omissis.)e l'impossibilità, secondo le attuali regole della tecnica, di eliminare del tutto le interferenze, i disturbi in questione risulterebbero inevitabili e, addirittura, nel caso di specie sarebbero causati dall'inadeguatezza tecnologica (non provata) degli impianti del condominio. Non può, infatti, sostenersi che, poichè l'attività radioamatoriale è attività lecita e consentita dal nostro ordinamento, siano i terzi che ne siano" influenzati" a dovere porre in essere tutti gli accorgimenti atti ad evitare possibili lesioni ai propri diritti.......(ma se sono proprio i terzi non a norma?).

Sig.Giudice, commento io, la legge lei mi insegna è uguale per tutti, così come è da tutti dovuto il rispetto di essa, il radioamatore aveva gli impianti a norma, anche il condominio era obbligato ad averli, li aveva?
Se li avesse avuti vi sarebbe stata interferenza ? Ho i miei seri e legittimi dubbi.
Cari amici, questa la sentenza è chiusa da anni, ma non ha perso rileggendola i suoi lati assurdi, riflettete quale ingiustizia sia stata fatta , quanti Radioamatori sono oggetto di situazioni analoghe?
difendetevi sempre e comunque , così come tutti noi dobbiamo rispettare le regole ,lo debbono fare anche gli altri ,se interferite gli impianti di ricezione Tv , prima controllate i vostri impianti ,evitate ovviamente potenze fuori norma e rassicuratevi sulla pulizia spettrale, ma chiedete sempre le dichiarazioni di conformità degli impianti ai sensi della legge 46/90. di ricezione che interferite, è OBBLIGATORIO averle.
Se non ve le danno, o se non le hanno, segnalatelo alle forze dell'ordine, vedrete che la situazione cambierà aspetto per non ripetere situazioni come quella sopradescritta che ledono il nostro diritto giuridico di essere Radioamatori.

Se avete bisogno il C.I.S.A.R. sarà sempre disponibile a consigli in merito ,scrivete pure in segreteria

Giuseppe Misuri IW5CGM



 
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